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RLS: chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Aggiornato il 9 luglio 2026 · Lettura 7 min · di IncaricoRSPP

«Il RLS lo nomino io, giusto?» Me lo chiedono spessissimo i titolari durante il primo sopralluogo. Risposta secca: no. Ed è proprio questo che rende il RLS diverso da tutte le altre figure della sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori, non designato dall'azienda: è la voce di chi lavora, dentro il sistema di prevenzione. In questa guida vediamo chi è, come si elegge, che formazione deve avere, cosa può fare secondo l'art. 50 e cosa succede — caso frequentissimo nelle PMI — quando nessuno vuole fare il RLS.

Chi è il RLS secondo il D.Lgs 81/2008

L'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs 81/2008 lo definisce come la «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro». L'art. 47 aggiunge il principio cardine: in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vale anche per il bar con due dipendenti, non solo per la fabbrica.

Attenzione a non confonderlo con le figure di parte datoriale. L'RSPP progetta la prevenzione per conto del datore di lavoro; il preposto vigila sull'operatività (ne parlo nella guida sul preposto per la sicurezza); il RLS invece controlla e rappresenta. Tre gambe dello stesso tavolo: se ne manca una, il sistema zoppica. La mappa completa dei ruoli la trovi nell'articolo sull'organigramma della sicurezza aziendale.

Come si elegge il RLS (e quanti ne servono)

Le regole stanno nell'art. 47, commi 2-7:

  • Aziende fino a 15 lavoratori: il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, di norma durante un'assemblea. In alternativa può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST).
  • Aziende con più di 15 lavoratori: il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; in loro assenza, è eletto dai lavoratori al loro interno.

Il numero minimo lo fissa l'art. 47, comma 7:

Dimensione aziendaNumero minimo di RLS
Fino a 200 lavoratori1
Da 201 a 1.000 lavoratori3
Oltre 1.000 lavoratori6

L'incarico dura di regola 3 anni (lo stabiliscono i CCNL) ed è rieleggibile. Due adempimenti pratici che vedo spesso dimenticati: il verbale di elezione va conservato agli atti, e il nominativo del RLS va comunicato all'INAIL per via telematica a ogni nuova elezione o designazione — l'omissione costa una sanzione amministrativa (importo base 50€, oggi rivalutato a 55,79€), poca cosa in sé, ma è la prima cosa che un ispettore verifica incrociando i dati.

La formazione del RLS: 32 ore, e non è una formalità

L'art. 37, comma 10 e 11 impone al datore di lavoro di formare il RLS a proprie spese e in orario di lavoro. Il corso base dura 32 ore, così articolate:

  • principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione in materia di salute e sicurezza;
  • principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi;
  • almeno 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure di prevenzione adottate;
  • tecniche di comunicazione e nozioni sulla rappresentanza.

Poi c'è l'aggiornamento annuale, definito dalla contrattazione collettiva: nella prassi 4 ore l'anno per le aziende da 15 a 50 lavoratori e 8 ore l'anno sopra i 50. Sotto i 15 lavoratori decide il CCNL, ma molti contratti lo prevedono comunque. Un RLS con formazione scaduta è un problema concreto in caso di infortunio: la difesa dell'azienda parte già zoppa. Il quadro completo di corsi e scadenze per tutte le figure lo trovi nell'articolo sulla formazione sicurezza dei lavoratori.

Le attribuzioni del RLS: cosa può fare (art. 50)

L'art. 50 del D.Lgs 81/2008 elenca le attribuzioni. Le riassumo in tre gruppi, perché è così che funzionano nella pratica:

1. Accesso e informazione

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi, le sostanze pericolose, gli infortuni e le malattie professionali;
  • riceve, su richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR (art. 18, comma 1, lett. o) — la consultazione avviene in azienda. Se il tuo documento è fermo da anni, leggi la guida al Documento di Valutazione dei Rischi;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato).

2. Consultazione

  • è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione della prevenzione;
  • è consultato sulla designazione di RSPP, ASPP, addetti antincendio e primo soccorso, medico competente — per capire la differenza tra le prime due figure vedi RSPP e ASPP: le differenze;
  • è consultato sull'organizzazione della formazione ex art. 37;
  • partecipa alla riunione periodica art. 35, obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori.

3. Proposta e ricorso

  • promuove misure di prevenzione idonee e formula osservazioni durante le visite ispettive;
  • avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
  • può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza. In pratica: può chiamare l'ASL. È l'attribuzione che i datori di lavoro temono di più, ed è anche il motivo per cui conviene trattare il RLS da alleato, non da avversario.

La consultazione non è facoltativa: la mancata consultazione del RLS nei casi dell'art. 50 è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro (art. 55, comma 5, lett. e). Un verbale di consultazione firmato a ogni aggiornamento del DVR e a ogni nomina costa dieci minuti e ti evita il problema.

Nessuno vuole fare il RLS? Scatta il RLS territoriale

Caso realissimo: officina con 6 dipendenti, nessuno si candida. Il datore di lavoro non può nominare un RLS d'ufficio né obbligare qualcuno ad accettare. La legge ha previsto la soluzione all'art. 47, comma 8 e all'art. 48: se non si procede all'elezione, le funzioni sono esercitate dal RLS territoriale (RLST) o di comparto, individuato dagli organismi paritetici.

Cosa deve fare l'azienda in questo scenario:

  1. documentare che i lavoratori sono stati informati del diritto di eleggere il RLS e non hanno proceduto (una comunicazione con firma per presa visione basta);
  2. versare al Fondo di cui all'art. 52 (gestito dall'INAIL) un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore: per un'officina con 6 dipendenti parliamo di poche decine di euro l'anno;
  3. garantire al RLST l'accesso in azienda quando lo richiede.

In sede di ispezione, la mancata elezione documentata non è una violazione; la totale assenza di qualsiasi traccia (nessuna informativa, nessun contributo, DVR che non menziona la questione) invece sì, ed è uno dei rilievi più comuni che vedo nei verbali. Se stai mettendo in fila gli adempimenti di una nuova attività, segui la checklist sicurezza per una nuova azienda.

RLS e RSPP: come lavorano insieme (e perché non possono coincidere)

RLS e RSPP sono le due facce del sistema: uno rappresenta e controlla, l'altro progetta e propone. Proprio per questo i due ruoli sono incompatibili nella stessa persona: chi valuta i rischi non può essere anche chi controlla, per conto dei lavoratori, come sono stati valutati (in questo senso l'interpello n. 5/2015). Stessa logica per il cumulo RLS-preposto e RLS-addetto alle emergenze, su cui la prassi è più elastica ma la prudenza consiglia di evitare.

Nel lavoro quotidiano il rapporto funziona così:

  • l'RSPP consegna al RLS le informazioni e la documentazione richieste, DVR incluso;
  • il RLS segnala i problemi visti «dal basso» — la scala che balla, il DPI che nessuno usa perché scomodo — e l'RSPP li traduce in misure;
  • si incontrano formalmente almeno alla riunione periodica annuale e a ogni consultazione obbligatoria;
  • durante il sopralluogo, un buon RSPP coinvolge sempre il RLS: le cose che i lavoratori non dicono al titolare le dicono al loro rappresentante. Cosa verifichiamo in concreto lo racconto nell'articolo sul sopralluogo RSPP in azienda.

Un RLS attivo non è un ostacolo: è il miglior sensore che hai in azienda. I problemi li vede prima lui dell'ispettore — e costa molto meno farseli dire da lui.

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Il RLS lo eleggono i lavoratori, ma tutto il resto tocca a te: nomina dell'RSPP, DVR aggiornato, consultazioni verbalizzate, formazione, riunione periodica. Con IncaricoRSPP hai un RSPP esterno qualificato in 24 ore che si occupa anche del coordinamento con il tuo RLS: canone annuale da 490€ + IVA per il rischio basso, da 790€ per il medio, da 1.290€ per l'alto, in tutta Italia e per ogni settore, dagli uffici all'edilizia. Calcola ora il tuo preventivo RSPP: 2 minuti, prezzo immediato, nessun impegno. Se invece vuoi prima capire come lavoriamo, leggi come funziona l'incarico.

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