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Preposto per la sicurezza: chi è, nomina e obblighi 2026

Aggiornato il 10 luglio 2026 · Lettura 7 min · di IncaricoRSPP

C'è una figura della sicurezza che quasi tutte le aziende hanno già in casa senza saperlo: il preposto. Il capo officina che assegna i lavori la mattina. Il capo cantiere. La responsabile di sala che coordina i camerieri. Dal 2021 la legge non ti lascia più scelta: se qualcuno in azienda sovrintende al lavoro degli altri, va individuato formalmente, formato e messo in condizione di vigilare. E se sbaglia — o se tu non lo nomini — le conseguenze sono penali, non amministrative. Vediamo tutto con ordine.

Chi è il preposto: la definizione dell'art. 2

L'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs 81/2008 definisce preposto la persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, in ragione delle sue competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati.

Tradotto dal giuridichese: il preposto è l'anello tra chi decide e chi esegue. Non organizza l'azienda (quello è il dirigente), non firma il DVR (quello è il datore di lavoro): sta sul campo e controlla che le regole di sicurezza vengano rispettate davvero, turno dopo turno. Nella pratica quotidiana parliamo del capo squadra in un'officina meccanica, del capo turno in un magazzino di logistica, del capo cantiere in edilizia, dello chef che dirige la brigata in ristorazione.

Punto spesso frainteso: conta la funzione di fatto, non il titolo sul contratto. L'art. 299 (principio di effettività) equipara al preposto chiunque ne eserciti in concreto i poteri, anche senza investitura formale. Il tuo operaio più anziano che «di fatto» dirige gli altri due? Per un giudice è un preposto. Con tutte le responsabilità del caso, ma senza la formazione per gestirle: la combinazione peggiore.

Dopo la L. 215/2021 l'individuazione è obbligatoria

Fino al 2021 la giurisprudenza discuteva se la nomina del preposto fosse necessaria. La Legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) ha chiuso la questione inserendo nell'art. 18 la lettera b-bis: datore di lavoro e dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza, ogni volta che l'organizzazione del lavoro lo richiede.

La stessa legge ha aggiunto due tutele che cambiano la posizione del preposto in azienda:

  • il preposto non può subire pregiudizio per lo svolgimento della propria attività di vigilanza (niente ritorsioni per chi ferma un lavoro non sicuro);
  • i contratti e gli accordi aziendali possono prevedere un emolumento specifico per lo svolgimento dell'incarico.

Quanti preposti servono? La norma non fissa un numero: dipende da turni, reparti e sedi. La regola pratica che uso nei sopralluoghi è semplice: in ogni luogo e in ogni turno in cui dei lavoratori operano sotto la direzione di qualcuno, quel qualcuno va individuato come preposto. Un'officina con 8 dipendenti su turno unico ne ha in genere uno; un magazzino su due turni ne servono almeno due. L'individuazione va scritta — lettera d'incarico controfirmata — e inserita nell'organigramma della sicurezza aziendale, accanto a nomina dell'RSPP, RLS e addetti alle emergenze.

Gli obblighi del preposto: l'art. 19 dopo la riforma

L'art. 19 elenca gli obblighi del preposto, riscritti in parte proprio dalla L. 215/2021. I principali:

  • sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e uso di DPI;
  • in caso di comportamenti non conformi, intervenire per modificarli fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • se le disposizioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (lett. a);
  • verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico (lett. b);
  • richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni per l'abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato (lett. c-e);
  • segnalare tempestivamente le deficienze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni condizione di pericolo (lett. f);
  • in caso di deficienze delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, interrompere temporaneamente l'attività e segnalare al datore di lavoro o al dirigente (lett. f-bis, introdotta nel 2021);
  • frequentare i corsi di formazione previsti (lett. g).

Nota la differenza rispetto al passato: prima del 2021 il preposto «segnalava». Oggi ferma il lavoro. È un salto di responsabilità enorme, che va spiegato bene a chi riceve l'incarico — ed è il motivo per cui la formazione non è una formalità.

Formazione del preposto: 12 ore, niente e-learning, aggiornamento biennale

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riordinato tutta la formazione sicurezza, il quadro per il preposto è questo:

AdempimentoDurataModalità
Formazione base lavoratori (prerequisito)4 ore generale + 4/8/12 ore specifica per rischioGenerale anche e-learning
Corso particolare aggiuntivo preposto12 orePresenza o videoconferenza sincrona (no e-learning)
Aggiornamento preposto6 oreCadenza almeno biennale (art. 37, c. 7-ter)

L'aggiornamento biennale è la novità che più aziende stanno mancando: prima della L. 215/2021 era quinquennale, e molti preposti formati «alla vecchia» risultano oggi scoperti senza che nessuno se ne sia accorto. Nel primo sopralluogo da nuovo RSPP è una delle prime cose che controllo, e in più della metà dei casi trovo aggiornamenti scaduti. Per il quadro completo di ore e scadenze di tutte le figure, leggi la guida alla formazione sicurezza dei lavoratori.

Responsabilità penale: cosa rischiano preposto e datore di lavoro

Il preposto che viola gli obblighi dell'art. 19 risponde ai sensi dell'art. 56: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. Cifre contenute, ma il vero rischio è un altro: in caso di infortunio, il preposto che non ha vigilato — o che ha tollerato la prassi scorciatoia «perché si è sempre fatto così» — può rispondere di lesioni colpose o omicidio colposo. La giurisprudenza di Cassazione è costante: la tolleranza del preposto verso le violazioni dei lavoratori equivale a colpa.

Il datore di lavoro non è al riparo: la mancata formazione del preposto è punita dall'art. 55, comma 5, lett. c) con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 5.896,84 euro, e la mancata individuazione del preposto dove l'organizzazione lo richiede espone a responsabilità diretta per culpa in vigilando. Se poi il preposto «di fatto» non è formato, in caso di infortunio la catena delle responsabilità risale rapidamente. Le altre figure dell'organigramma — RSPP in primis — hanno responsabilità diverse: ne parlo in chi è l'RSPP e cosa fa e nella pagina sull'RSPP esterno. Il preposto, a differenza dell'RSPP, ha poteri di intervento diretto: per questo il suo profilo penale è più esposto di quanto molti credano.

Preposto, RSPP, RLS: chi fa cosa

Tre figure che i clienti confondono di continuo. Schema rapido:

  • Preposto: vigila sul campo, corregge e ferma i lavori non sicuri. È parte della linea gerarchica.
  • RSPP: consulente tecnico del datore di lavoro, valuta i rischi e propone le misure. Non ha poteri gerarchici sui lavoratori.
  • RLS: rappresenta i lavoratori, consultato sulle scelte di prevenzione. Approfondimento: chi è l'RLS.

Un sistema funziona quando le tre figure si parlano: il preposto segnala, l'RSPP traduce le segnalazioni in misure e aggiornamenti del DVR, il datore di lavoro decide e finanzia. Se una delle tre manca o è solo sulla carta, davanti a un infortunio il castello crolla. Altre domande ricorrenti le trovi nelle FAQ.

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