Apprendisti e minorenni al lavoro: tutele e obblighi extra
Aggiornato il 14 luglio 2026 · Lettura 6 min · di IncaricoRSPP
Un'officina che seguo ha assunto un apprendista di 17 anni, diplomando del professionale. Bravissimo, motivato — e il titolare lo aveva già messo alla smerigliatrice da banco alla seconda settimana. Ho dovuto fermarlo: quella macchina, per un minorenne, è nell'elenco dei lavori vietati. La sicurezza di apprendisti e minorenni non è la versione «ridotta» delle regole ordinarie: è la versione rafforzata. Alla base c'è un dato che ogni datore dovrebbe conoscere: le statistiche INAIL mostrano da anni che la frequenza di infortunio è massima nei primi mesi di lavoro e tra i più giovani, perché mancano esperienza e percezione del pericolo. La legge ne prende atto con tre pilastri: lavori vietati, visite mediche obbligatorie e formazione con affiancamento. Vediamoli, con le sanzioni — pesanti — per chi li ignora.
La L. 977/67: i lavori vietati agli under 18
La cornice è la legge 17 ottobre 1967, n. 977, riscritta dal D.Lgs 345/1999: si applica agli «adolescenti», cioè ai lavoratori tra i 16 anni (età minima di ammissione al lavoro, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione) e i 18. Il cuore è l'allegato I, l'elenco delle lavorazioni e degli agenti a cui il minore non può essere esposto. Tra i più rilevanti per le PMI:
- agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, piombo e amianto;
- agenti biologici dei gruppi 3 e 4 e radiazioni ionizzanti;
- rumore oltre i valori superiori di azione e atmosfere iperbariche;
- condotta di macchine operatrici semoventi e mezzi di sollevamento: il muletto in magazzino e il trattore in campagna sono off-limits fino ai 18 anni;
- lavorazioni con seghe circolari e a nastro, presse, mole abrasive ad alta velocità, fabbricazione e uso di esplosivi, lavori di macellazione.
Esiste una deroga, pensata proprio per l'apprendistato e la formazione professionale: l'adibizione alle attività vietate è possibile per indispensabili motivi didattici, ma solo sotto la sorveglianza di formatori competenti, per il tempo strettamente necessario e previa autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Autorizzazione scritta, da chiedere prima: nell'officina di cui sopra non c'era, e senza quella la smerigliatrice resta vietata anche «solo per provare». Chi opera in settori a macchine, come le officine meccaniche o l'edilizia, deve mappare nel DVR quali postazioni sono precluse ai minori — nero su bianco.
Visita medica preassuntiva e controlli annuali
Per il minorenne la visita medica non dipende dalla mansione: la L. 977/67 impone di accertare l'idoneità prima dell'assunzione e di ripetere il controllo a intervalli non superiori a un anno, fino alla maggiore età. Tutto a carico del datore di lavoro. È una logica diversa dalla sorveglianza sanitaria ordinaria: lì la visita segue il rischio, qui segue l'età. In pratica conviene far confluire tutto sul medico competente, se già nominato; se l'azienda non ne ha uno, la nomina va valutata proprio in occasione dell'assunzione del minore — come si fa lo trovi nella guida alla nomina del medico competente. Se dalla visita emerge un'idoneità parziale, le limitazioni vanno rispettate alla lettera e riportate nell'organizzazione dei turni.
Alle visite si aggiungono i vincoli di orario: per gli adolescenti massimo 8 ore al giorno e 40 settimanali, pausa se il lavoro supera le 4 ore e mezza, riposo settimanale di due giorni possibilmente consecutivi e divieto di lavoro notturno. Nel bar che fa chiudere l'apprendista 17enne a mezzanotte c'è una violazione che l'ispettore rileva dal solo registro presenze.
Formazione rafforzata: art. 37 più piano formativo
Per l'apprendista — minorenne o maggiorenne — la formazione corre su due binari che non si sostituiscono a vicenda:
- la formazione sicurezza dell'art. 37 (generale + specifica), da completare prima dell'adibizione come per qualsiasi lavoratore: le ore e le modalità sono nell'articolo sugli obblighi di formazione dei lavoratori;
- la formazione del piano formativo individuale dell'apprendistato, che include un modulo di base e trasversale dove la sicurezza torna come competenza da certificare.
Il secondo binario non assorbe il primo: ho visto contestazioni ad aziende convinte che «la formazione dell'apprendistato» coprisse anche l'art. 37. Non è così, servono entrambe. E l'art. 28 del D.Lgs 81/2008 chiede espressamente che la valutazione dei rischi consideri l'età e l'inesperienza come fattori specifici: un DVR serio dedica ad apprendisti e minori un paragrafo con le misure aggiuntive — divieti, affiancamento, gradualità delle mansioni. Vale anche nei settori «leggeri»: nei saloni con apprendiste minorenni il nodo è il rischio chimico di tinture e decoloranti, come racconto nell'articolo sulla sicurezza per parrucchieri ed estetiste.
Il tutor: l'affiancamento è una misura di sicurezza
Ogni apprendista deve avere un tutor aziendale con inquadramento e competenze adeguate (nelle microimprese può essere il titolare stesso). Tendiamo a vederlo come un adempimento contrattuale, ma è a tutti gli effetti una misura di prevenzione: il tutor è chi trasferisce la prassi sicura, corregge i gesti sbagliati, decide quando il ragazzo è pronto per una lavorazione nuova. Nei fatti il tutor svolge spesso funzioni di preposto: sovrintende al lavoro di un altro lavoratore — e allora servono anche la formazione da preposto di 12 ore e le relative responsabilità. Il mio consiglio operativo: scrivi nel piano formativo quali macchine e quali fasi l'apprendista può affrontare mese per mese. È il documento che, in caso di infortunio, dimostra la gradualità dell'inserimento.
Responsabilità aggravate: cosa rischi davvero
Le sanzioni della L. 977/67 sono penali: adibire un minore alle lavorazioni vietate costa l'arresto fino a 6 mesi; l'omessa visita medica, l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 5.164 euro. A queste si sommano le sanzioni ordinarie del D.Lgs 81/08 su formazione e DVR. Ma il punto vero è un altro: in caso di infortunio a un minorenne o a un apprendista, i giudici escludono praticamente sempre il concorso di colpa della vittima — l'inesperienza era nota e andava governata — e la responsabilità risale intera al datore, al tutor e alle figure dell'organigramma della sicurezza. Aggiungici il danno reputazionale: un infortunio a un ragazzo in stage o apprendistato finisce sui giornali locali con nome dell'azienda in ogni titolo.
Domande frequenti
Posso assumere un quindicenne per l'estate?
No: l'età minima di ammissione al lavoro è 16 anni con l'obbligo di istruzione assolto. Sotto quella soglia sono possibili solo attività particolari (spettacolo, cultura) con autorizzazione specifica.
L'alternanza scuola-lavoro segue le stesse regole?
Gli studenti in PCTO e tirocinio sono equiparati ai lavoratori per la sicurezza: formazione, DPI, sorveglianza dove prevista e divieti per i minorenni si applicano anche a loro, in coordinamento con la scuola.
Il muletto a 17 anni, con il corso fatto, si può guidare?
No. La condotta di mezzi di sollevamento e macchine semoventi rientra nei lavori vietati: il patentino non supera il divieto, che cade solo al compimento dei 18 anni.
Chi verifica che tutto questo sia in ordine?
In azienda, l'RSPP: nel sopralluogo controlliamo proprio età, mansioni assegnate, attestati e piano di affiancamento. All'esterno, Ispettorato del lavoro e ASL, che sui minori non concedono margini.
Assumi un apprendista? Sistema prima le carte
La sicurezza di apprendisti e minorenni si gioca prima del primo giorno di lavoro: visita preassuntiva, formazione, DVR aggiornato con il fattore età, elenco scritto delle lavorazioni precluse. Un RSPP esterno che conosce il tuo settore prepara tutto in pochi giorni: con IncaricoRSPP la nomina RSPP si attiva in 24 ore con contratto digitale, a canone fisso da 490€ + IVA l'anno per il rischio basso, 790€ per il medio e 1.290€ per l'alto (tariffe complete nella pagina costo RSPP esterno). Calcola il preventivo RSPP online in 2 minuti, oppure inquadra prima tutti gli obblighi con la nostra consulenza sicurezza sul lavoro.