DVR: cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi e chi lo redige
Aggiornato il 6 luglio 2026 · Lettura 10 min · di IncaricoRSPP
Il DVR — Documento di Valutazione dei Rischi — è il documento cardine della sicurezza sul lavoro: la fotografia scritta di tutti i rischi presenti in azienda e delle misure adottate per eliminarli o ridurli. È obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, senza eccezioni di settore o dimensione, e la sua assenza è tra le violazioni più sanzionate durante le ispezioni di ASL e Ispettorato del Lavoro. In questa guida vediamo cos'è il DVR, cosa deve contenere, chi lo redige, quando va aggiornato e come si intreccia con il ruolo dell'RSPP.
Cos'è il DVR e a cosa serve
Il Documento di Valutazione dei Rischi è l'esito scritto del processo di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: rischi per la sicurezza (macchine, elettricità, cadute, incendio), rischi per la salute (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi) e rischi trasversali (stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere ed età, lavoratori stranieri, videoterminali). Non è un adempimento burocratico fine a se stesso: è lo strumento con cui il datore di lavoro dimostra di aver analizzato la propria realtà produttiva e di aver pianificato misure concrete di prevenzione e protezione.
Il DVR deve avere data certa o data attestata dalla sottoscrizione congiunta di datore di lavoro, RSPP, medico competente (ove nominato) e RLS (art. 28 comma 2). Senza data certa, in caso di infortunio o ispezione, il documento potrebbe essere considerato redatto a posteriori — con tutte le conseguenze del caso.
La base normativa: artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/2008
Tre articoli del Testo Unico definiscono l'obbligo:
- Art. 17: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR è uno dei due obblighi non delegabili del datore di lavoro (l'altro è la nomina dell'RSPP);
- Art. 28: definisce l'oggetto della valutazione (tutti i rischi, compresi stress lavoro-correlato, gravidanza, età, provenienza e genere) e i contenuti minimi del documento;
- Art. 29: disciplina le modalità di effettuazione — chi collabora, chi va consultato, quando il documento va rielaborato e la possibilità per le PMI di usare le procedure standardizzate.
Contenuti minimi obbligatori del DVR
L'art. 28 comma 2 elenca cosa il documento deve contenere come minimo. Un DVR privo anche di uno solo di questi elementi è sanzionabile come incompleto:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con l'indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e dei ruoli aziendali che vi devono provvedere;
- l'indicazione del nominativo dell'RSPP, del RLS (o territoriale) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono capacità professionale, esperienza e formazione adeguate.
Chi partecipa alla redazione del DVR
La valutazione dei rischi è un lavoro di squadra con responsabilità ben distinte (art. 29 comma 1 e 2):
- Datore di lavoro: è il titolare dell'obbligo, firma il documento e ne risponde penalmente. Non può delegare la valutazione, nemmeno all'RSPP;
- RSPP: collabora tecnicamente alla valutazione — individua i fattori di rischio, li misura, propone le misure di prevenzione. È il contributo professionale che fa la differenza tra un DVR fotocopia e un documento difendibile in ispezione;
- Medico competente: partecipa per i rischi che comportano sorveglianza sanitaria (chimico, rumore, movimentazione carichi, videoterminali...);
- RLS: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza va consultato preventivamente e ha diritto di ricevere copia del documento.
Nella pratica delle PMI è quasi sempre l'RSPP esterno a predisporre materialmente il documento sulla base del sopralluogo in azienda; il datore di lavoro lo verifica, lo integra con le proprie decisioni organizzative e lo sottoscrive.
Procedure standardizzate per le PMI
Le aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate previste dall'art. 29 comma 5 e definite dal DM 30/11/2012: un percorso guidato in quattro passi (descrizione dell'azienda, individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi associati, definizione del programma di miglioramento) con modulistica ministeriale. Attenzione però: "standardizzato" non significa "generico". Il documento deve comunque riflettere la realtà specifica dell'azienda, e restano escluse dalle procedure standardizzate le aziende a rischio incidente rilevante e alcune attività particolari. L'autocertificazione della valutazione dei rischi, invece, non è più ammessa dal 1° giugno 2013: anche la microimpresa con un solo dipendente deve avere un DVR vero e proprio.
Quando aggiornare il DVR
Il DVR non è un documento statico. L'art. 29 comma 3 impone di rielaborare la valutazione entro 30 giorni quando intervengono:
- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione significative ai fini della sicurezza: nuovi macchinari, nuovi reparti, trasferimento di sede, nuove mansioni, crescita rilevante dell'organico;
- infortuni significativi o risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità;
- introduzione di nuove sostanze o attrezzature: un nuovo prodotto chimico, un nuovo impianto, una nuova linea;
- evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione o novità normative che incidono sui rischi valutati.
Un DVR fermo da anni mentre l'azienda è cambiata equivale, agli occhi dell'organo di vigilanza, a un DVR mancante sulle parti nuove. Per questo un buon servizio di supporto al DVR include il riesame periodico, tipicamente in occasione del sopralluogo annuale dell'RSPP.
DVR e DUVRI: non confonderli
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, art. 26 D.Lgs 81/2008) è un documento diverso: lo redige il committente quando affida lavori, servizi o forniture in appalto e valuta i rischi da interferenza tra le attività delle diverse imprese presenti nello stesso luogo di lavoro. Il DVR riguarda invece i rischi propri dell'azienda verso i suoi lavoratori. Se la tua impresa ospita ditte esterne o lavora presso clienti, probabilmente ti servono entrambi: ne parliamo nella guida al DUVRI.
Sanzioni per DVR mancante o incompleto
Le sanzioni a carico del datore di lavoro sono penali, non semplici multe:
- omessa valutazione dei rischi / omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 55 comma 1);
- DVR incompleto (senza misure di prevenzione o programma di miglioramento): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro; per carenze minori (criteri di valutazione, mansioni a rischio specifico) ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro;
- nei casi più gravi (aziende a rischio rilevante, cantieri con particolari rischi): arresto da 4 a 8 mesi;
- la mancata valutazione dei rischi è inoltre tra le violazioni che possono comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale e, in caso di infortunio, aggrava la responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
Il ruolo dell'RSPP nel DVR
Un DVR serio nasce da un sopralluogo, non da un template. È qui che il ruolo dell'RSPP diventa decisivo: l'art. 33 del D.Lgs 81/2008 affida al servizio di prevenzione e protezione proprio l'individuazione dei fattori di rischio, la loro valutazione e l'elaborazione delle misure preventive e protettive. Con l'incarico di RSPP esterno di IncaricoRSPP il supporto al DVR è incluso nel canone annuale — da 490€ + IVA/anno per il rischio basso, da 790€ per il medio e da 1290€ per l'alto — insieme al sopralluogo in sede, alla riunione periodica e all'assistenza continuativa. Scopri di più nella pagina dedicata al Documento di Valutazione dei Rischi o verifica i costi nella pagina costo RSPP esterno.
Domande frequenti sul DVR
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende?
Sì, per ogni azienda con almeno un lavoratore. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17 D.Lgs 81/2008). Fanno eccezione solo le imprese senza lavoratori, come i liberi professionisti senza dipendenti e le ditte individuali senza collaboratori.
Chi redige il DVR: il datore di lavoro o l'RSPP?
La responsabilità della valutazione dei rischi è del datore di lavoro e non è delegabile. Il DVR viene però elaborato in collaborazione con l'RSPP e il medico competente (ove nominato), previa consultazione del RLS. Nella pratica l'RSPP esterno cura la parte tecnica del documento, ma la firma e la responsabilità restano del datore di lavoro.
Ogni quanto va aggiornato il DVR?
Il DVR non ha una scadenza fissa, ma va rielaborato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, infortuni significativi, evoluzione della tecnica o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità (art. 29 comma 3). È buona prassi comunque riesaminarlo periodicamente, ad esempio in occasione della riunione periodica annuale.
Cosa rischia chi non ha il DVR?
Per la mancata valutazione dei rischi il datore di lavoro rischia l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 55 D.Lgs 81/2008); per DVR incompleto sono previste ammende ridotte ma comunque rilevanti. In caso di infortunio, l'assenza del DVR aggrava la posizione penale e può comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale.
Che differenza c'è tra DVR e DUVRI?
Il DVR valuta i rischi della singola azienda per i propri lavoratori. Il DUVRI (art. 26 D.Lgs 81/2008) valuta invece i rischi da interferenza tra più imprese che operano nello stesso luogo di lavoro in caso di appalto o contratto d'opera, e viene redatto dal committente. Sono documenti diversi e complementari: avere il DUVRI non esonera dall'obbligo del DVR e viceversa.
In sintesi
Il DVR è obbligatorio dal primo lavoratore, deve avere data certa, contenuti minimi precisi e va rielaborato entro 30 giorni da ogni cambiamento significativo. La responsabilità è del datore di lavoro, ma la qualità del documento dipende dal professionista che collabora alla valutazione. Se vuoi un RSPP che segua DVR, sopralluoghi e adempimenti con un canone annuale chiaro, calcola in 2 minuti il tuo preventivo RSPP online. Altri dubbi? Consulta le domande frequenti.